Art. 18.
(Autonomia).

      1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, e di favorire uno stretto collegamento con lo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:

          a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici e di programmare stagioni;

          b) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;

          c) realizzare e coordinare i progetti di continuità con le scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale;

          d) promuovere ogni intervento necessario a preparare gli studenti alla futura attività professionale e all'ingresso nell'alta formazione musicale;

          e) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre strutture formative, musicali e non, e con le strutture di produzione presenti sul territorio, anche mediante intese e accordi di rete.